Con la circolare n. 77 l’Inps chiarisce le disposizioni valide per gli iscritti alla gestione separata per quanto riguarda gli accertamenti a domicilio dei collaboratori in malattia.
Anche per i co.co.pro. quindi è prevista la visita fiscale in caso di malattia, l’Inps può verificarne le condizioni si salute con visite domiciliari e/o ambulatoriali. Pertanto, come per i dipendenti, anche i parasubordinati avranno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19). Tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata e che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria con determinati requisiti contributivi e di reddito, sono destinatari dell’indennità di malattia. Da qui una sostanziale divisione tra i lavoratori parasubordinati, per cui la tutela decorre dal 1 gennaio 2007, mentre per i liberi professionisti dal 1 gennaio 2012. In entrambi i casi il diritto si prescrive in un anno.
L’indennità inizia a partire da i 4 giorni, in caso di ricaduta dopo un evento inferiore ai 4 giorni è dovuta l’indennità anche per i precedenti. Per tale motivo l’Inps precisa che è quindi utile inviare la certificazione anche quando la durata non permette l’erogazione dell’indennità.
Il presupposto per ricevere l’indennità è ovviamente la sussistenza di attività lavorativa nel momento della malattia. Per i requisiti il primo è contributivo, cioè almeno tre mesi negli ultimi 12 mesi precedenti la malattia. Il secondo requisito è reddituale, il reddito individuale annuale non deve superare il 70% del massimale di contribuzione annua.